1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto
legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’
(art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b)
alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni –
in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo
111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o
del programma fuori catalogo sono:estremi
dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore;estremi della polizza assicurativa
responsabilità civile;periodo di validità del catalogo o
programma fuori catalogo;cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del
prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della
prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa.
Per prenotazioni in Advance Booking l'acconto da versare
dovrà essere pari al 50% del prezzo del pacchetto turistico.
In tutti i casi il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni
prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di
cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la
risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è
determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio
applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si
farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del
catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Si intende per recesso del contratto l'annullamento totale
dei servizi o di parte di essi. Le penalità ammonteranno in
base alla data di annullamento soggiorno:
-fino a 22
giorni dalla partenza: 50% di penale.
-da 21 giorni a 15
giorni prima della partenza: 75% di penale.
-da 14 giorni
a 7 giorni prima della partenza: 90 % di penale.
-da 6
giorni fino alla partenza: 100% di penale.
Saranno
ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o
cambiamento fatte via fax, via posta od altra via
telematica. Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare il corrispettivo del recesso nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo in misura eccedente il 10%, dopo aver
ricevuto, il cliente, già conferma dell'avvenuta
prenotazione;
-modifica significativa di altro elemento
essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque
variazione su elementi oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione dei servizi turistici
complessivamente considerati) proposto dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettate dal consumatore. Nei casi di cui al
precedente comma, il consumatore ha alternativamente
diritto:
-ad usufruire di altri servizi turistici di
importo equivalente , o, se non disponibili, superiore senza
supplemento di prezzo;
-alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire
uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma
del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.
7), l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod.
Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto
a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della
partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2
CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del
Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:a) rimborso del prezzo versato;b) suo
rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì
fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai
sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITADI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
Approvate da Assotravel,
Assoviaggi, Astoi e
Fiavet.
Informativa ai sensi della Legge.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.
269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il
rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere.
PRIVACY.
Si informa che tutti i dati personali
verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della
legge 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in
ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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